Il regionalismo differenziato che già c'è

Il regionalismo differenziato è protagonista del dibattito pubblico dall’inizio di questa legislatura ma l’intenzione politica che si cela dietro la volontà di attuazione della riforma rischia di mettere in secondo piano la riflessione sul concetto e sulla configurazione giuridica del sistema di rapporti che la nostra Costituzione delinea tra centro e periferie del Paese.

Cosa è, dunque, il regionalismo differenziato (o asimmetrico)? Ci troviamo nel campo dei tipi di Stato decentrato, che si contrappongono ai modelli unitari perché prevedono un decentramento dei poteri legislativo e amministrativo sul territorio. Gli ordinamenti che non prevedono nessuna forma di distribuzione delle funzioni amministrativa, legislativa ed esecutiva sul territorio sono residuali nelle realtà contemporanee (si tratta tendenzialmente di Stati molto piccoli come le città-Stato di San Marino o il Vaticano) e tipici delle forme autoritarie che tipicamente operano una forte centralizzazione e un corrispondente sacrificio delle asimmetrie territoriali.

Alla luce di questa definizione generale non si può fare a meno di ricordare un dato che si tende a trascurare: il regionalismo differenziato esiste nella nostra Costituzione e nel nostro ordinamento dal 1948 e si manifesta nelle forme di autonomia rafforzata riconosciute alle cinque Regioni speciali, non a caso ma in ragione di specifici fattori geografici, storici, economici e culturali che rendevano alcune porzioni del territorio italiano diverse, particolari, speciali e dunque bisognose e meritevoli di una autonomia maggiore e orientata in settori specifici.

L'articolo 116, terzo comma, della Costituzione - aggiunto ormai più di vent’anni fa con la riforma del Titolo V della Costituzione, relativo all’organizzazione dei rapporti tra Stato, Regioni ed Enti locali - prevede la possibilità di attribuire «forme e condizioni particolari di autonomia» alle Regioni a statuto ordinario, ferme restando le particolari forme di cui godono le Regioni a statuto speciale.  La sfera delle materie nelle quali possono essere riconosciute forme di autonomia rafforzata è stabilita dal terzo comma dell’art.117, che indica le materie di competenza legislativa concorrente, e dal secondo comma dello stesso articolo, che comprende spazi di ampio respiro, quali organizzazione della giustizia di pace, norme generali sull'istruzione, tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

L’autonomia differenziata non è un taboo e può essere una risorsa se intesa in un contesto in cui i diritti fondamentali siano garantiti in modo uniforme, a tutti e tutte sull’intero territorio nazionale. La nostra forma di Stato riconosce e valorizza l’autonomia prevedendo il decentramento delle funzioni amministrativa e legislativa (non giudiziaria) sul territorio ma la differenziazione deve essere rispettosa del principio solidaristico che ispira la Costituzione e deve manifestarsi nell’ambito della Repubblica che, secondo quanto chiarisce l’art. 5 Cost., è una e indivisibile.