«La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme», così sancisce l’ultimo comma dell’art. 33 della Costituzione, rinnovato nel settembre 2023 per prendere atto del ruolo fondamentale svolto dall’attività sportiva nella vita delle persone e della comunità sociale. La Costituzione italiana si allinea ad altri testi delle democrazie stabilizzate, tra cui Spagna, Grecia e alcuni Lander tedeschi, che già prevedevano la sanzione formale della pratica sportiva come strumento costituzionale. Oggi, nel nostro ordinamento, lo sport assume una doppia dimensione costituzionale, manifestandosi come diritto individuale tout court, collegato alla espressione del talento personale (art. 2) e del diritto alla salute, da intendersi nel senso più ampio di equilibrio e benessere psicofisico (art. 32), ma anche nella prospettiva di interesse collettivo perché esercita un impatto oltremodo significativo in termini di promozione e inclusione sociale e finanche pace sociale e ordine pubblico. Lo sport è dunque diritto a sé stante ma anche strumento per la realizzazione di altri diritti; è un importante elemento di realizzazione della integrazione sociale e un vero e proprio diritto individuale, funzionale alla promozione del pieno sviluppo della persona umana. Si afferma dunque una concezione dell’accesso all’attività sportiva come un diritto che si traduce nella rivendicazione di una pretesa nei confronti delle istituzioni pubbliche, tenute ad attivarsi per rendere concreto il diritto statuito. È vero che, sebbene nel testo della Costituzione non vi fosse fino a un anno fa un riferimento esplicito allo sport in quanto effettivo diritto della persona, si registrava un riconoscimento contestualizzato rispetto ad altre prerogative quali il diritto allo sviluppo della personalità individuale (art. 2 Cost.), la libertà di associazione (art. 18 Cost.) e il diritto alla salute (art. 32 Cost.). Lo sport è anche strumento di inclusione perché utile per abbattere le differenze legate alle condizioni economiche e sociali, come dimostra il rilievo rivestito dalla pratica sportiva in realtà sociali complicate, in cui le discipline fisiche organizzate rappresentano un momento cruciale di formazione individuale e integrazione sociale. L’importanza della codificazione costituzionale del diritto allo sport è data dalla esigenza di intervenire, in sede di promozione della eguaglianza sostanziale a rimuovere gli ostacoli di ordine fisico, economico e sociale che impediscono alle persone di realizzarsi a pieno. Oggi la possibilità di praticare sport è terreno di diseguaglianza fin dalla più tenera età e questo non è giusto. I circoli sportivi, le scuole di sport, le palestre sono veri attori costituzionali e sono luoghi in cui si incontrano Maestri, persone che veicolano e fanno vivere la Costituzione esprimendo il senso che la nostra norma fondamentale assegna al lavoro che non è solo diritto alla sussistenza e dovere di contribuire all’appagamento individuale e allo sviluppo della società ma anche espressione del talento personale che crea benessere per se stessi e per gli altri e crea un circuito virtuoso a beneficio dell’intera comunità. Oggi le risorse inestimabili di competenza sono messe a disposizione da società private che con grandissima fatica operano per un vantaggio collettivo, ma godere di queste competenze è un privilegio riservato a chi banalmente ha la disponibilità economica per accedere ad attività necessariamente onerose perché a carico di società che devono sostenere spese ingenti. Il diritto allo sport in Costituzione serve per correggere la diseguaglianza profonda prodotta sin dalla tenera età tra chi può o non può affrontare i costi di praticare attività sportiva. Carla Bassu, 31 otobre 2024