Fine anno: tempo di bilanci e buoni propositi anche per il nostro Parlamento, che dovrebbe essere protagonista indiscusso nella funzione legislativa, innovando e colmando le lacune dell’ordinamento con riferimenti chiari e coerenti con la società attuale. Al contrario, la scena della decisione pubblica in Italia è occupata dall’esecutivo e l’Assemblea rappresentativa occupa una posizione sempre più sfocata e inconcludente.
La mancata risposta del Parlamento rispetto a temi cruciali nella vita di una comunità è alla base del fenomeno ormai conclamato di supplenza giurisprudenziale che non deve essere normalizzato, perché la dialettica maggioranza-opposizione non può essere sostituita quando si tratta di stabilire regole valide e vincolanti per la collettività. Invece questo è quanto avviene con ricorrenza preoccupante soprattutto con riguardo a temi eticamente sensibili che, a maggior ragione, dovrebbero essere oggetto di dibattito approfondito e di discipline formulate all’esito di discussione aperta e plurale.
Fine vita, bioetica e autodeterminazione rispetto alle cure; parità di genere; diritti riproduttivi e genitorialità sono solo alcuni dei temi rispetto ai quali la Corte Costituzionale è dovuta intervenite per supplire alla inerzia dell’organo legislativo, sordo o incapace di reagire con prontezza alle istanze della società e della stessa Consulta.
Con riferimento alla tutela dei diritti fondamentali e alla garanzia dell’eguaglianza sostanziale il Parlamento dovrebbe agire in maniera pregnante, in linea con il quadro stabilito nell’Unione europea, per garantire pari opportunità effettive nel mondo del lavoro, colmare il persistente divario retributivo tra gli uomini e le donne, ancora penalizzate da discriminazioni dirette e indirette e bloccate dal carico delle cure familiari che ancora gravano in gran parte sulla componente femminile della società. Occorre una legislazione organica che renda effettive e non solo formali le tutele antidiscriminatorie, valorizzando la corresponsabilità genitoriale e superando modelli di tutela solo apparente - in realtà penalizzanti per le donne - procedendo, per esempio, a un riequilibrio sostanziale tra congedi materni e paterni e alla istituzione di misure di protezione efficace contro licenziamenti e demansionamenti pretestuosi. Nel tempo, la Corte Costituzionale è dovuta intervenire più volte per correggere l’effetto distorsivo di norme che – prima facie neutrali – producevano effetti discriminatori a danno delle donne. Ma le risposte dal giudice delle leggi sono inevitabilmente insufficienti, perché costruite sulla base di casi concreti, mentre occorrerebbe un riferimento normativo chiaro, generale e astratto. Anche in tema di violenza di genere, la Consulta ha più volte richiamato l’insufficienza degli strumenti normativi e la necessità di garantire una protezione effettiva alle vittime, segnalando il dovere dello Stato di proteggere la dignità e l’incolumità delle donne (sent. n. 407/1992 e sent. n. 63/2019).
Un intervento del Parlamento è poi necessario per fornire una cornice normativa a tutela dei diritti dei figli e delle figlie di coppie omogenitoriali. Si tratta di uno dei settori in cui in modo sistematico la Consulta ha esercitato un ruolo di supplenza, riconoscendo il rilievo costituzionale delle unioni omosessuali (sent. 138/2010) e mettendo in luce l’esigenza prioritaria di valorizzare l’interesse superiore dei minori nel contesto familiare e nei rapporti di filiazione (sentt. 221/2019; 2030/2020 e 32/2021). La Corte Costituzionale deve però limitarsi a un ruolo di “legislatore negativo” ed è inerme di fronte all’inerzia del Parlamento che, fino a ora, è rimasto sordo ai richiami reiterati di formulare una disciplina organica sulla genitorialità, che metta al centro i diritti dei bambini e delle bambine. La nostra è una democrazia plurale e l’ordinamento giuridico si dovrebbe evolvere riconoscendo e prendendo atto dei cambiamenti della società; secondo il brocardo latino ubi societas, ibi ius il diritto fotografa e recepisce quello che avviene nella realtà. Se un tempo la famiglia tradizionale rappresentava il riferimento preponderante oggi non è più così e l’ordinamento è tenuto a garantire e i diritti dei bambini nati in contesti diversi e non discriminarli. Si tratta di persone che hanno diritto a figure genitoriali che si prendano cura di loro e rischiano di subire una scossa violenta alla propria identità e contraccolpi importanti nella vita quotidiana, a seguito di una repentina negazione della qualifica di genitore a chi si è sempre considerato tale. Occorrerebbe una normativa organica a salvaguardia di chi nasce e cresce in una famiglia omogenitoriale ma il Parlamento – come troppo spesso accade con temi etici e sensibili – tergiversa, costringendo i giudici costituzionali e ordinari a intervenire con provvedimenti che non risolvono la questione e talora complicano le cose. Si impone un’assunzione di responsabilità da parte del nostro legislatore che dovrebbe decidere in modo conforme al disposto costituzionale, che si inserisce in un circuito sovranazionale e internazionale in cui i diritti dei più piccoli emergono come priorità indiscusse.
Chiudo questa wishlist legislativa con un tema sistematicamente liquidato come residuale ed elitario, che in realtà tocca aspetti cruciali del nostro ordinamento quali l’identità personale, la dignità, l’uguaglianza. Si tratta del sistema di trasmissione del cognome che in Italia per decenni è stato improntato sull’attribuzione automatica ed esclusiva del cognome paterno. Questo automatismo è stato stigmatizzato in sede giurisprudenziale e dichiarato incostituzionale in sede interna e sovranazionale. Si ricorda che prima degli interventi della Corte Costituzionale del 2016 e del 2022, la madre, al momento della nascita, anche in accordo col padre, non poteva dare il proprio cognome al figlio. Ancora oggi l’Italia è isolata nel panorama comparato perché è l’unica democrazia consolidata che non prevede una normativa di trasmissione del coerente con i principi di identità e uguaglianza. Il primo disegno di legge in questa materia è stato presentato nel 1979 ma l’iter legis non è mai giunto a compimento perché in Italia c'è una fortissima resistenza culturale.
Oggi la regola prevede l’imposizione ai nuovi nati del cognome di entrambi i genitori, nell’ordine concordato, ma è un criterio ampiamente disapplicato. Il problema principale è che si tratta di un sistema imposto dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 131 2022) che - non ci si stanca di ricordarlo – non è un organo legislativo ma ha la funzione di assicurare che tutte le norme presenti nel nostro ordinamento siano coerenti con la Costituzione. Siccome l’imposizione esclusiva e automatica del cognome paterno non è compatibile con la Costituzione, la Consulta - dopo anni di reiterati richiami al Parlamento affinché legiferasse stabilendo riferimenti chiari in materia (la prima sentenza in materia è del 1988) ha dovuto stabilire un criterio rispettoso dei principi costituzionali di eguaglianza e non discriminazione. Si tratta di un modello necessariamente transitorio: serve una legge per introdurre un meccanismo efficace e garantista; non è difficile (l’hanno fatto in tutto il mondo) ma occorre la volontà politica che fino a ora ha latitato.
Anche in questo frangente la Corte è stata costretta a intervenire per rimediare alla “timidezza” del Parlamento che dovrebbe invece rivendicare il ruolo di locomotiva della produzione normativa e assumere la responsabilità di compiere scelte ponderate ed equilibrate nell’interesse della collettività.
Carla Bassu
Arcticolo pubblicato su Alley Oop, Il Sole 24 ore
https://alleyoop.ilsole24ore.com/2026/01/13/leggi-italia-diritti/?uuid=90_lSLxZnKU






















