Legge sul consenso: cosa cambia se viene approvata?[1]
Dopo il sì unanime ottenuto la scorsa settimana alla Camera e l’accordo trasversale tra le leader del governo e del principale partito di maggioranza che sembrava aver blindato la riforma, la proposta di legge volta a modificare il reato di violenza sessuale per introdurre in modo esplicito il concetto del “consenso libero e attuale” è stata inaspettatamente bloccata al Senato. Il voto definitivo era atteso per oggi ma, a sorpresa, parte della maggioranza ha richiesto ulteriori approfondimenti su un testo che sembrava aver messo d’accordo tutti e che allineava l’Italia alle prescrizioni del diritto internazionale in tema di violenza di genere.
Se il supplemento di indagine fugasse i dubbi dei senatori indecisi e il testo approvato dalla Camera venisse infine confermato, il concetto del “consenso libero e attuale” verrebbe introdotto in modo esplicito nel nostro ordinamento diventando presupposto di liceità degli atti sessuali. Secondo la formula rinnovata dell’art. 609-bis del codice penale «chiunque compie o fa compiere o subire atti sessuali a un’altra persona senza il consenso libero e attuale di quest’ultima è punito con la reclusione da sei a dodici anni».
Non si tratta di una novità meramente simbolica ma di un importante cambiamento di prospettiva processuale, che interviene a favore di chi, per dimostrare di aver subito violenza, si trovava spesso esposta a forme di vittimizzazione secondaria.
Ma cosa cambierebbe in concreto?
Nei fatti, fino a ora, nei processi per stupro per provare il sopruso bisognava dimostrare l’elemento della costrizione e della minaccia e in questa fase a chi denunciava veniva chiesto conto di elementi legati al proprio stile di vita o a scelte personali di atteggiamento e addirittura abbigliamento che, non rilevanti per ponderare una violenza, derivavano non di rado in insinuazioni umilianti e sminuenti per le vittime. Così, per esempio, donne soggette al fenomeno scientificamente provato del “freezing”, che letteralmente immobilizza le vittime, incapaci di reagire, muoversi e urlare di fronte alla violenza, dovevano affrontare la frustrazione di dimostrare l’abuso subito.
Allo stesso modo, nel caso di costrizioni avvenute nell’ambito di una relazione consolidata o dopo aver assunto sostanze stupefacenti (volontariamente o involontariamente) l’accertamento della violenza poteva risultare tanto difficile e gravoso da scoraggiare le donne, fino a spingerle a rinunciare alla denuncia, pur di non sopportare il peso di una probatio diabolica.
Alla luce della nuova disciplina il consenso deve essere libero, ovvero espressione di una chiara volontà, attuale, può essere cioè ritirato in qualsiasi momento e non può mai essere presunto, per esempio in caso di silenzio, sia prima che durante un rapporto sessuale.
I critici sostengono che questo porterà a una burocratizzazione dell’amore e girano sul web moduli di prestazione del consenso da sottoporre all’amante, che in un afflato di ironia maldestra, vorrebbero far presupporre la fine del romanticismo. In realtà non si comprende in che modo il consenso esplicito possa inficiare momenti di passione più o meno estemporanea, a meno che si tratti di impeti unilaterali che è bene che siano stigmatizzati e sanzionati sempre.
Ancora, si è fatto notare che la giurisprudenza già teneva gran considerazione del consenso in sede processuale ma le sentenze sono state fino a ora di tenore a dir poco eterogeneo e talora offensivo per le donne, chiamate a rispondere di elementi non rilevanti rispetto alla violenza subita.
La presenza di un riferimento normativo chiaro impedisce che si verifichi un caso analogo a quello spagnolo della diciottenne vittima de “la manada”, il branco di cinque uomini che durante la festa di San Fermìn a Pamplona violentarono e filmarono la ragazza resa immobile dallo shock e furono condannati per abuso sessuale e non per stupro, a causa della mancata reazione della vittima.
Adottando il principio del consenso esplicito l’Italia si allinea ad altri ventuno Paesi che si sono già conformati ai precetti della Convenzione di Instanbul in tema di violenza contro le donne. Tra questi la Spagna in cui il caso de la manada causò una mobilitazione pubblica che portò migliaia di persone nelle piazze a contestare la sentenza di Pamplona (poi ribaltata in appello) e spinse il Parlamento ad adottare la “Legge per la garanzia integrale della libertà sessuale”.
L’introduzione del principio del consenso esplicito, libero e attuale è un passo di civiltà compiuto grazie a una presa di coscienza che, almeno a Montecitorio, ha unito maggioranza e opposizione in una scelta di responsabilità condivisa che si è però rivelata evanescente, visto quando accaduto in Senato. Sarebbe bello e utile per il paese che, almeno su temi così importanti, si superassero conflittualità ideologiche e strumentali che compromettono lo scenario politico e contribuiscono ad alimentare il senso di sfiducia verso istituzioni percepite come irrimediabilmente litigiose.
Carla Bassu, 27 novembre 2025
[1] Pubblicato su Il Sole 24 ore il 25 novembre 2025e online https://www.ilsole24ore.com/art/legge-consenso-cosa-cambia-se-viene-approvata-AH1uervD
