Land of the free and home of the brave: l’ordinamento degli Stati Uniti come laboratorio di diritto costituzionale (non privo di contraddizioni)

«The land of the free (and the home of the brave…)»: così gli Stati Uniti di America vengono definiti nel celebre inno nazionale, The Star- Spangled Banner e si tratta di una descrizione che è nel contempo fotografia e dichiarazione di intenti di un ordinamento che nascendo segna un passaggio fondamentale nel costituzionalismo moderno.

 L’entrata in vigore della Costituzione federale del 1787 e della Carta dei diritti, pochi anni dopo, inaugurano una fase del tutto nuova nella storia delle istituzioni, determinando a tutti gli effetti una rivoluzione nella considerazione del ruolo delle persone nella società e del rapporto tra cittadini e detentori del potere pubblico. La dottrina tutta americana del “self made man/woman”, ovvero l’individuo capace di creare da solo la propria fortuna, a prescindere dalla origine familiare e dallo status sociale che ancora oggi contraddistingue lo spirito del popolo statunitense, nasce dall’esperienza della colonizzazione del nuovo mondo e dalla guerra di indipendenza dalla Madre Patria britannica. Mettendoci nei panni di chi giungeva sul territorio delle Indie occidentali, spesso per fuggire a persecuzioni o semplicemente nella speranza di poter migliorare la propria condizione allontanandosi dalla rigida gabbia di classi in cui era imbrigliata la società dell’epoca, immaginiamo cosa significa sperimentare per la prima volta la possibilità di essere effettivamente artefice della propria fortuna. Il solo fatto di affrancarsi dalla povertà e garantire a sé stessi e alla propria famiglia una vita più agiata rappresentava una esperienza inedita e forse insospettabile per chi era avvezzo a considerare inespugnabile la fortezza delle classi all’interno delle quali la collettività europea era distribuita, con pochissime possibilità di una scalata sociale. Pare utile ricordare quale fosse la realtà diffusa nell’epoca precedente alle grandi rivoluzioni liberali della fine del 1700 (francese e, appunto, americana) in cui esistevano ben pochi argini stabiliti a tutela del singolo che subiva l’ingerenza di un potere pubblico, rappresentato dal sovrano, invasivo.

La configurazione dei diritti e doveri del costituzionalismo americano esprime l’essenza della forma di Stato che si afferma con la Costituzione federale di impronta squisitamente liberale. L’impatto è letteralmente rivoluzionario perché pone l’individuo (e non il titolare del potere o del privilegio di classe) al centro dell’impianto istituzionale e disegna per il potere costituito un ruolo quasi defilato, senz’altro arginato nell’ambito del minimo intervento sulla sfera individuale. Lo Stato liberale che emerge dalla volontà dei framers statunitensi è astensionista: si limita a osservare i cittadini (non più sudditi) esercitare i propri diritti che si traducono in via privilegiata nella forma di “libertà negative”, ossia libertà dall’intervento dello Stato, che è tenuto a rispettare l’autodeterminazione individuale.

«Noi» si legge nel testo della Dichiarazione di Indipendenza siglata a Philadelfia nel 1776, formidabile per il carattere innovativo e il tono evocativo, «riteniamo che sono per se stesse evidenti queste verità: che tutti gli uomini sono creati eguali; che essi sono dal Creatore dotati di certi inalienabili diritti, che tra questi diritti sono la Vita, la Libertà, e il perseguimento della Felicità; che per garantire questi diritti sono istituiti tra gli uomini governi che derivano i loro giusti poteri dal consenso dei governati; che ogni qualvolta una qualsiasi forma di governo tende a negare questi fini, il popolo ha diritto di mutarla o abolirla e di istituire un nuovo governo fondato su tali principi e di organizzarne i poteri nella forma che sembri al popolo meglio atta a procurare la sua Sicurezza e la sua Felicità». Il principio di uguaglianza formale, il principio di legalità e la legittimazione popolare del potere sono la base di una nuova concezione dei diritti individuali che si sviluppa facendo perno sul protagonismo individuale al quale fa da contraltare uno Stato “leggero” che per statuto è chiamato a non ingerire nella sfera privata.

 

Estratto da C. Bassu, M. Betzu, F. Clementi, G. Coinu, Diritto costituzionale degli Stati Uniti d’America. Una introduzione, Giappichelli, Torino 2022, Diritti e libertà, pp. 95 ss.

 

Carla Bassu, 17 aprile 2022