Sull’inserimento automatico del cognome maritale per le donne sposate: l’appello di Noi Rete Donne
Si riporta di seguito l’appello rivolto dall’Associazione Noi Rete al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e alla Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella:
La
ricorrente prassi dell’inserimento d’ufficio del cognome coniugale nelle
tessere elettorali e nelle liste delle elettrici comporta la violazione dei
principi di non discriminazione e di rispetto dei dati personali.
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Il network Noi Rete Donne vuole segnalare alla
vostra cortese attenzione il frequente abuso dell’inserimento del cognome
maritale per le donne coniugate nelle tessere elettorali e/o nelle liste
affidate ai Presidenti di seggio, che ha già suscitato numerose proteste in
passato, a cui si sono aggiunte, nei giorni immediatamente successivi, a quelle
verficatesi nelle ultime elezioni europee.
Probabilmente la prassi in questione, che si
appalesa lesiva della dignità delle donne e del rispetto della loro privacy,
nasce da una erronea interpretazione dell’art. 143-bis del codice civile. Tale
norma è stata introdotta nel nostro ordinamento dall’art. 25, della L. 19
maggio 1975, n. 151, contestualmente alla soppressione dell’art. 144 sulla
“potestà maritale”, che concerneva anche il cognome delle donne coniugate.
Il 143-bis, ancora presente nel nostro
ordinamento, dispone che “la moglie aggiunge al proprio cognome quello del
marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove
nozze”. È da notare come proprio l’abolizione della “potestà maritale” ha reso
l’art. 143-bis atto semplicemente a consentire alle donne di poter essere
collegate ai propri figli tramite un cognome comune, anche in considerazione
che la riforma del 1975 non ha inteso estendere il suo intento riformatore
anche a una modifica dell’attribuzione patrilineare del cognome ai figli.
A riguardo il Consiglio di Stato, nel parere n.
1746/97 del 10 dicembre 1997, ha chiarito che: “ai fini dell’identificazione
della persona vale esclusivamente il cognome da nubile”.
Anche la giurisprudenza civile e la dottrina hanno
poi chiarito che l’art. 143-bis va correttamente interpretato nel senso che
trattasi di facoltà della moglie di aggiungere il cognome del marito al proprio
e non invece di un obbligo.
Peraltro, a conferma di questo indirizzo
interpretativo, si segnala che i dati presenti nella CIE (carta d’identità
elettronica) non contemplano aggiunte di cognome a quello risultante dall’atto
di nascita del soggetto di cui attesta l’identità.
Infine il DPR dell’8 settembre 2000 n. 299 (ultimo
aggiornamento del 21/03/2023), con riferimento alle caratteristiche della
tessera elettorale, dispone all’art. 2, co. 2, lett. a) che il nome e cognome
delle donne coniugate può essere seguito dal cognome del marito.
L’utilizzo del termine «può» - come innanzi
precisato - indica una facoltà e non un obbligo.
Trattasi quindi di una facoltà esercitabile
unicamente dalle donne interessate, che dovrebbero manifestare espressamente il
loro consenso e non può essere invece un’autonoma scelta dell’Ufficio preposto,
le cui competenze e funzioni sono espressamente previste dalla normativa
specifica in materia.
Ingiustificabile, poi, che del citato DPR non si
tenga conto, benché l’art. 2 sia riportato nelle pp. 204-205 delle “Istruzioni
per le operazioni degli uffici elettorali di sezione” n. 14, pubblicate nel
2012 e relative alle “elezioni comunali, provinciali e regionali”.
Certamente ci si rende conto che sarebbe complesso
per l’Ufficio competente interrogare tutte le donne italiane coniugate presenti
in un dato territorio, per sapere se gradiscano o meno che il loro stato civile
venga incrementato dal cognome maritale.
Si è del parere che, con riferimento a quanto
disposto dalle norme in materia, sia più appropriato il non inserire affatto il
cognome maritale nelle tessere elettorali e negli elenchi di qualsiasi
destinazione relativi alle elettrici, ed inserirlo, invece, nelle liste delle
candidate ed esclusivamente ai nomi di quelle che abbiano espressamente
manifestato l’interesse a essere individuate dagli elettori e dalle elettrici
anche mediante un cognome coniugale, da loro abitualmente utilizzato.
Nell’inserimento d’ufficio del cognome coniugale
nelle tessere e/o nelle liste delle elettrici ravvisiamo dunque due generi di
violazioni: una relativa al divieto di discriminazione, un’altra relativa alla
protezione dei dati personali.
In merito al divieto di discriminazione citiamo la
normativa che nella specie viene violata:
A - Costituzione della Repubblica italiana:
Articoli 2, 3, 22
“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e
sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di
lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione
di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del
Paese.”
B – CEDU (Convenzione EDU):
Articolo 14 «Divieto di discriminazione».
«Il godimento dei diritti e delle libertà
riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna
discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore,
la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere,
l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la
ricchezza, la nascita od ogni altra condizione».
C – Convenzione sull’eliminazione di tutte le
forme di discriminazione contro le donne (CEDAW):
Articolo 1
Nell’art. 1, il testo definisce come
«discriminazione contro le donne (…) ogni distinzione, esclusione o limitazione
effettuata sulla base del sesso e che ha l’effetto o lo scopo di compromettere
o nullificare il riconoscimento, il godimento o l’esercizio da parte delle
donne, indipendentemente dal loro stato civile e sulla base della parità
dell’uomo e della donna, dei diritti umani e delle libertà fondamentali nel
settore politico, economico, sociale, culturale, civile, o in ogni altro
settore».
La Convenzione impegna gli Stati a eliminare tutte
le forme di discriminazione esistenti.
In merito al mancato rispetto della vita privata e
dei dati personali delle persone, che risultano violati dall’inserimento
d’ufficio del cognome coniugale ci riferiamo a:
D– CEDU (Convenzione EDU)
Articolo 8 «Diritto al rispetto della vita privata
e familiare».
Ogni persona ha diritto al rispetto della propria
vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica
nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla
legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria
alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del
paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione
della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà
altrui».
Rileviamo in proposito come l’inserimento del
cognome coniugale nelle tessere e nelle liste elettorali NON rientri in nessuna
delle situazioni contemplate dal comma 2 dell’articolo, le uniche che possano
giustificare l’«ingerenza di una autorità pubblica» nell’esercizio del diritto
di cui al comma 1.
Ingerenza che risulta pertanto abusiva.
E – Carta dei Diritti Fondamentali dell’UNIONE
EUROPEA:
Articolo 8 «Protezione dei dati di carattere
personale».
1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei
dati di carattere personale che la riguardano.
2. Tali dati devono essere trattati secondo il
principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della
persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge.
Ogni persona ha il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di
ottenerne la rettifica».
3. Il rispetto di tali regole è soggetto al
controllo di un'autorità indipendente».
Poiché nella specie non esiste alcun dato
normativo che giustifichi l’inserimento da parte degli Uffici competenti del
cognome maritale in tessere elettorali e in liste delle elettrici, senza il
consenso delle dirette interessate, aventi infatti le norme in materia l’unica
finalità legittima quella di garantire alle cittadine l’esercizio del diritto
al voto. Ne consegue che la prassi adottata dagli Uffici amministrativi è
passibile di reclamo al Garante della Privacy, ai sensi dell’articolo 8 comma 3
innanzi citato, ove non sia stato manifestato un consenso esplicito dalle
cittadine interessate.
Conseguentemente a quanto esposto, chiediamo al
Ministro dell’Interno di voler eliminare la possibilità del ripetersi delle
violazioni lamentate, emanando in tempo utile – ovvero col necessario anticipo
rispetto a qualsiasi genere di elezioni – una circolare che escluda
l’inserimento d’ufficio del cognome maritale dalle tessere elettorali e dalle
liste delle elettrici.
Qualora detta misura dovesse apparirgli
insufficiente e quindi non passibile di adozione immediata, chiediamo al
Ministro dell’Interno e alla Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari
Opportunità di presentare al più presto in Consiglio dei Ministri una Proposta
per un DPR che risolva definitivamente la questione, nel rispetto delle
normative nazionali e internazionali esistenti.
Ringraziamo per l’attenzione e porgiamo distinti
saluti.
Noi Rete Donne
Riferimenti giurisprudenziali e normativi:
[1] Parere n. 1746 del 10 dicembre 1997 del
Consiglio di Stato
[2] DPR dell’8/09/2000 n. 299, art. 2 comma 2 - https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-09...
[3] “Istruzioni per le operazioni degli uffici
elettorali di sezione” n. 14/2012, pp. 204-205 -https://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/23/9991_Istruzioni_uffic...
[4] Costituzione della Repubblica italiana,
entrata in vigore il 1º gennaio 1948
-https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione
[5] CEDU, firmata il 4/11/1950, ratificata
dall'Italia con legge 4/08/1955 n. 848 https://presidenza.governo.it/CONTENZIOSO/contenzioso_europeo/documentazione/Convention_ITA.pdf
[6] Convenzione sull’eliminazione di tutte le
forme di discriminazione contro le donne (CEDAW), del 18/12/1979, ratificata
dall’Italia con legge 14/03/1985, n. 132 -
https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/CEDAW.pdf
[7] Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione
Europea, entrata in vigore con il trattato di Lisbona l’1/12/2009 -
https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf
[8] Garante della Privacy, autorità amministrativa
indipendente istituita con legge 31/12/1996, n. 675, disciplinata e modificata
da provvedimenti legislativi successivi - https://www.garanteprivacy.it/